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Ordinanza — n. 19824/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being a repetition of already reviewed arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19824/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The appellant argued that the conviction for drug possession should be reclassified as a minor offense under specific legal provisions, but the appellate court had already analyzed all relevant factors regarding the quantity of drugs and transport conditions. The Supreme Court upheld the dismissal, emphasizing that the lower court's reasoning sufficiently addressed why the negative circumstances could not be balanced against potential mitigating elements.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance, provided the lower court's reasoning was logical and coherent.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments drug possession offense minor offense classification procedural dismissal reato grave di stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
Salvatore Santovito ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari di conferma della condanna del Tribunale di Trani in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 136 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez.U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q P.Q.M
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Testo completo

posto da: Santovito Salvatore nato a Andria il 21/10/1963 avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Salvatore Santovito ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari di conferma della condanna del Tribunale di Trani in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Andria il 12 febbraio 2020. Rilevato che l'unico motivo, con cui si deduce la violazione della legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R n. 309/90 è inammissibile, in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo togico e coerente.

Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup., deve dimostrare di avere 1vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Con la conseguenza, precisata dal Supremo Collegio, che "il percorso giustificativo deve dar conto non solo dei motivi che logicamente impongono nel caso concreto di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la carica negativa non può ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività" (Sez.U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv 274076).

La Corte di appello si è fatta carico della valutazione globale degli elementi che hanno caratterizzato il reato e ha rilevato che ostavano alla qualificazione del fatto come lieve il quantitativo di sostanza stupefacente che il ricorrente portava con sé - in auto con altri individui che recavano al seguito a loro volta stupefacente e un bilancino di precisione - incompatibile con la destinazione al futuro consumo e che, comunque, le modalità del fatto non avevano connotazione di intrinseca modestia. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q P.Q.M