Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it raises only a reiteration of factual grievances rather than a legal violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Tommaso Notarangelo against the Second Instance Court's confirmation of his conviction for the crime of dangerous driving. The appellant argued that the lower court erred by failing to attribute fault to the pedestrians who allegedly entered the roadway unexpectedly. The court rejected this claim as inadmissible because it constituted a mere repetition of factual complaints without addressing any legal violation or defect in reasoning. Consequently, the appellant was condemned to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 590 bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal raising only a reiteration of factual grievances without alleging a violation of law or a defect in reasoning is inadmissible in the trial of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
maso nato a Manfredonia il 06/11/1995 avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tommaso Notarangelo ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Foggia in ordine al reato di cui all'art. 590 bis commesso in Manfredonia il 17 ottobre 2019. Rilevato che con l'unico motivo dedotto il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale obliterato le censure mosse quanto alla colpa ascrivibile alle persone offese che, in fase di attraversamento sarebbero "sbucate" tra le auto. Si tratta di motivo non deducibile nel giudizio di legittimità poiché rappresenta una doglianza di mero fatto, peraltro, meramente reiterativa di analoga censura.
La Corte territoriale, nel replicare al motivo già dedotto, ha evidenziato a pag. 5 della sentenza, con motivazione logica e coerente, che il fatto che la velocità non 1fosse superiore a quella consentita nel centro abitato non esclude la responsabilità del conducente che «lo si vede chiaramente nel video, non ha posto in essere alcuna manovra di evitamento dal che si desume che egli non avesse affatto visto le due donne che si accingevano ad attraversare e che, dunque, non stesse prestando attenzione" evidenziando che le persone offese, una delle quali molto anziana, si muovevano lentamente e con cautela e che «sono state travolte dal veicolo quando non avevano neppure impegnato la sede stradale».
Il ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, con cui, in aderenza alle emergenze acquisite, sono stati esclusi gli invocati profili di colpa concorrente. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P