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Ordinanza — n. 19821/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for late filing of state aid request exceeding statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19821/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible due to the late filing of the request for state aid. The applicant submitted the request on December 17, 2025, after the statutory deadline of December 9, 2025, which expired following the notification on November 24, 2025. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the applicant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 99 d.P.R. n. 115/2002; Art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.: Appeals must be filed within the strict statutory period; failure to comply results in inadmissibility.

Parole chiave

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late appeal filing state aid request statutory deadline procedural inadmissibility Cassation appeal deposito tardivo termine di comunicazione termine di partenza

Disposizioni normative citate

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Art. 99 d.P.R. n. 115/2002
Belai Mohamed Rezk Sobhy Mohamed ricorre avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 avverso il rigetto della domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Il provvedimento impugnato è stato comunicato il 24 novembre 2025 e il termine per l'impugnazione ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.
art. 99 d.P.R. n. 115/2002
Belai Mohamed Rezk Sobhy Mohamed ricorre avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 avverso il rigetto della domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
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Testo completo

posto da: Belai Mohamed Rezk Sobhy Mohamed (06drkhj) nato in Egitto il 07/01/2006 avverso l'ordinanza del 24/11/2025 del Gip del Tribunale di Udine Udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Belai Mohamed Rezk Sobhy Mohamed ricorre avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 avverso il rigetto della domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile perché tardivo. Il provvedimento impugnato è stato comunicato il 24 novembre 2025 e il termine per l'impugnazione ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.

a) cod. proc. pen. veniva a scadere il 9 dicembre 2025 mentre il ricorso è stato depositato con pec del 17.12.2025. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. 1 Ato P.Q.M