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Ordinanza — n. 19819/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals against aggravated sentencing for continued crimes due to insufficient specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19819/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed appeals filed by five defendants challenging the appellate court's increased sentences for continued crimes. The appellants argued that the lower court failed to provide specific reasoning for the sentencing increments or treated co-defendants inconsistently. The Court ruled that the appeals were inadmissible because the contested reasoning was either generic, stylistic, or proportionate given the defendants' marginal roles.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: In cases of continued crimes, specific detailed motivation for each satellite crime's sentencing increment is not required if the increases are trivial, and mere reference to statutory criteria suffices when the penalty is near the statutory minimum.

Parole chiave

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continued crimes sentencing increments vizio di motivazione discretionary power proportionality of penalty inadmissibility of appeal co-defendants comparison

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
1Avverso la sentenza tutti gli imputati sopra indicati hanno proposto ricorso deducendo: Salvatore Romano, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 81 c.p.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
74 chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo A) oltre che dei reati di cui all'art.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
citato; è stata inoltre rideterminata la pena per Giuseppina Esposito in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 sub capi T (riqualificato dal primo giudice, ai sensi del comma 5) e U, essendo stata la stessa assolta dal reato associativo.
art. 133 cod. pen
Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 132 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo
pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv.
Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, Curcillo
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato
(Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv.

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Testo completo

posti da: Alfano Cristofaro nato a Napoli il 16/06/1964 Romano Daniele nato a Napoli il 10/07/1995 Esposito Giuseppina nato a Napoli il 21/08/1971 Romano Salvatore nato a Napoli il 02/04/1969 Russo Antonio nato a Napoli il 30/12/1989 avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte di appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Arena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

-46 Settekh6r4 La Corte di appello di Napoli, in data p ottoni 2025, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gip del Tribunale locale, ha rideterminato le pene nei confronti di Salvatore Romano, Daniele Romano, Cristofaro Alfano e Antonio Russo in relazione ai reati di cui agli artt. 74 chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (capo A) oltre che dei reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. citato; è stata inoltre rideterminata la pena per Giuseppina Esposito in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 sub capi T (riqualificato dal primo giudice, ai sensi del comma 5) e U, essendo stata la stessa assolta dal reato associativo. 1Avverso la sentenza tutti gli imputati sopra indicati hanno proposto ricorso deducendo: Salvatore Romano, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione in relazione ai reati satellite senza specificare il percorso motivazionale posto a fondamento, nonché la mancata comparazione della posizione dell'odierno ricorrente con quella degli altri coimputati nonostante la omogeneità delle condotte e il contesto fattuale; Esposito Giuseppina, la violazione di legge il vizio di motivazione relativamente agli aumenti apportati per la continuazione senza valutare il ruolo marginale dell'imputata né spiegando in che misura il reato satellite abbia inciso sull'offesa complessiva;

Daniele Romano, la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento per la continuazione determinato con un aumento complessivo senza rendere intellegibile il percorso logico giuridico seguito dal giudice nella quantificazione degli aumenti per gli otto reati satellite; Cristofaro Alfano, la violazione di legge e il vizio di motivazione. Dalla sentenza non si coglie sulla scorta di quali elementi si sia pervenuti alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato; Antonio Russo, la nullità della sentenza per inosservanza, erronea applicazione di legge e mancanza della motivazione in relazione al diverso trattamento sanzionatorio tra coimputati.

I motivi di ricorso relativi a Salvatore Romano, Esposito Giuseppina e Daniele Romano, aventi tutti ad oggetto l'aumento apportato dai giudizi di merito in relazione ai reati posti in continuazione, possono essere trattati cumulativamente. In proposito occorre rammentare il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati che risultino rispettati i limiti Previsti dall'art. 81 cod. pen e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Detta pronuncia, in motivazione, ha tuttavia ricordato come «ciò posto va tuttavia chiarito che l'obbligo motivazionale richiede 2modalità di adempimento diverse a seconda dei casi». Si tratta di un principio che emerge chiaramente dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni contenenti il trattamento sanzionatorio. Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

«deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il Giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189;

Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497)". Si è precisato che, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005). Connotato da aspecificita e il ricorso proposto nell'interesse di Alfano che non si confronta affatto con le sentenze conformi, limitandosi ad una contestazione di stile, connotata da patente genericità, ritenendo che la motivazione addotta dalla Corte territoriale non sia consona al caso concreto, così manifestando un mero «dissenso».

Parimenti inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Russo per il quale la Corte territoriale, senza che ne derivi alcun profilo di contraddittorietà, ha ridotto la pena determinata in primo grado al fine di adeguarla rispetto a coloro i quali hanno assunto ruoli qualificati in seno alla consorteria, lasciando inalterati gli aumenti apportati per la continuazione tra i quindici reati satellite contestati al Russo, ritenendola proporzionata, "eccezion fatta che per l'imputato Cristofaro" per il quale il Gup aveva determinato un aumento di mesi nove per ciascuno dei quattro reati satellite. 3Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Di P.Q.M