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Ordinanza — n. 19816/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargain sentencing under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19816/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a plea bargain sentencing decision where the defendant had waived the right to contest the prosecution's charges. The defendant argued for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court held that such arguments are barred when the defendant has entered into a plea agreement. Consequently, the appeal was rejected de plano without formalities, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, the defendant's waiver of the right to contest the prosecution precludes subsequent cassation appeals challenging the substantive merits of the charges or the conditions for acquittal.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal waiver of contestation de plano rejection Criminal Procedure Code acquittal conditions procedural waiver

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità va, dunque, pronunciata senza formalità e cioè de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Art. 129, cod. proc. pen.
1Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione con riguardo alla mancata verifica delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
D.P.R. n. 390 del 9 ottobre 1990
73, comma 5, d.P.R. n. 390 del 9 ottobre 1990 in quanto ritenuto responsabile di aver ceduto a Aderrafi El Harda due involucri di sostanza stupefacente del tipo MDVD nonché della detenzione di gr.
art. 129 cod. proc. pen
1Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione con riguardo alla mancata verifica delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. 27 marzo 1992, Di Benedetto
Sez. U. 27 dicembre 1995, Serafino
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. U. 27 dicembre 1995, Serafino).

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Testo completo

vanni Rotondo il 29/05/1990 avverso la sentenza del 29/10/2025 del Tribunale di Milano Udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 29 ottobre 2025, il GIP presso il Tribunale di Milano ha applicato a Giuseppe Centra, su richiesta delle parti, la pena finale di anni due di reclusione ed euro tremila di multa, concedendogli il beneficio della sospensione condizionale della pena, in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 390 del 9 ottobre 1990 in quanto ritenuto responsabile di aver ceduto a Aderrafi El Harda due involucri di sostanza stupefacente del tipo MDVD nonché della detenzione di gr. 120,00 della medesima sostanza. La pena era determinata riconoscendo anche il vincolo della continuazione con il reato giudicato con la sentenza n. 7889/2025 emessa dal Tribunale di Milano. 1Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione con riguardo alla mancata verifica delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Per i ricorsi presentati dal 3 agosto 2017 (cfr. art. 1, comma 51, I. n. 103 del 23 giugno 2017), il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza impugnata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez.

U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. U. 27 dicembre 1995, Serafino). D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo proposto. L'inammissibilità va, dunque, pronunciata senza formalità e cioè de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M