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Ordinanza — n. 19814/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere reiteration of facts already reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19814/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fabio Merlo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Merlo argued that the lower court erred in finding him responsible for drug possession by failing to prove his altered psychophysical state, citing blood and urine test results. The court rejected this as a mere reiteration of arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court, which relied on specific toxicological data and expert opinions regarding the admissibility of evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, and appeals based solely on the reiteration of arguments already decided by the lower courts are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal reiteration of arguments factual review preclusion drug possession offense procedural costs fine reato grave di stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
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Testo completo

posto da: Merlo Fabio nato a Torino il 03/07/1979 avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte di appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fabio Merlo ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino di conferma della pronuncia di condanna del Tribunale locale in ordine al reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Torino il 18 giugno 2023. Rilevato che il motivo, con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità per non essere emersa la prova in ordine allo stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, è inammissibile in quanto mera 1riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati.

La Corte, infatti, ha richiamato non solo la sintomatologia riferita dagli operanti intervenuti ma anche gli esiti del prelievo ematico che alle ore 11,23 riscontravano una concentrazione di cocaina pari a 4,3 mg/ml nonché quanto affermato dal perito secondo il quale, la concentrazione al momento del sinistro, avvenuto alle ore 7,00 era necessariamente "assai maggiore". A quanto detto la Corte di appello ha aggiunto che il campione delle analisi delle urine, che il ricorrente assume abbia avuto esito negativo, è stato piuttosto ritenuto inidoneo in quanto verosimilmente adulterato mediante diluizione con acqua, come si legge a pag. 3 della sentenza impugnata.

Va, in ogni caso, rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M