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Ordinanza — n. 19811/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution judge's partial application of recidivism rule to property crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19811/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the execution judge correctly distinguished between violent and property crimes regarding recidivism. The appellant argued that all offenses formed a single criminal progression, but the court found the temporal and spatial differences justified separate legal treatment. Consequently, the court rejected the claim that a unified criminal design existed across both groups of offenses.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 75 d.lgs. 159/2011: Recidivism requires a unified criminal design; courts may distinguish between violent and property crimes when temporal and spatial factors indicate separate deliberative origins rather than a single continuous plan.

Parole chiave

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recidivism application criminal progression property crimes violent offenses execution judge manifestly unfounded inadmissible appeal infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod.
Art. 75 d.lgs. 159/2011
tra i fatti oggetto di un gruppo di sentenze pronunciate in relazione a reati di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 e ha rigettato la medesima richiesta quanto a un secondo gruppo di sentenze relative a reati contro il patrimonio, nello specifico furti e tentati furti;
art. 81 cod. pen
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.
art. 75 d.lgs. 159/2011
tra i fatti oggetto di un gruppo di sentenze pronunciate in relazione a reati di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 e ha rigettato la medesima richiesta quanto a un secondo gruppo di sentenze relative a reati contro il patrimonio, nello specifico furti e tentati furti;

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio
270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B
13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Testo completo

posto da: BRUNITTI SALVATORE nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 21/01/1979 avverso l'ordinanza del 12/01/2026 del TRIBUNALE di MACERATA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che il Tribunale di Macerata, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di Salvatore Brunitti di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di un gruppo di sentenze pronunciate in relazione a reati di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011 e ha rigettato la medesima richiesta quanto a un secondo gruppo di sentenze relative a reati contro il patrimonio, nello specifico furti e tentati furti;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la motivazione esposta dal giudice dell'esecuzione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che le condotte sono omogenee, che i fatti sono inseriti in una progressione criminosa e che anche le modalità sono le medesime; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento alla distanza di tempo e alla differenza dei luoghi di commissione, ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato, e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al di là della omogeneità delle condotte, non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l'unicità originaria deliberativa delle stesse se non l'essere queste l'espressione di situazione estemporanee dettate dalle esigenze e dalle opportunità del singolo momento (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.MCosì deciso il 23 aprile 2026Il ConsigIiej estenso Il Presidente Marco M onaco Raffaello Magi 2