Cassation Court dismisses appeal against execution judge's refusal to apply joint crime rule due to manifestly unfounded complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the execution judge's order inadmissible because the complaints were manifestly unfounded. The applicant argued that two separate convictions for counterfeiting occurred within the same criminal context, yet the execution judge rejected the application of Article 81 of the Penal Code based on the temporal and geographical distance between the offenses. The court held that the judge correctly reasoned that the unity of criminal intent could not be inferred solely from the similarity of conduct or lifestyle, requiring a direct link from the time of the first crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; The court must reject an appeal manifestly unfounded when the execution judge has adequately motivated the refusal to apply the joint crime rule, noting that unity of criminal intent requires more than mere homogeneity of conduct or lifestyle expression.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: KEBE KHADIME nato il 22/10/1967 avverso l'ordinanza del 19/01/2026 del TRIBUNALE di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che il Tribunale di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Kebe Khadime di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze di condanna emesse da: Tribunale di Salerno il 28 novembre 2014 in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648, commessi dal gennaio a Salerno il 18 gennaio 2023;
Tribunale di Paola il 6 dicembre 2016 in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. commessi a Paola il 4 maggio 2012; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la motivazione esposta dal giudice dell'esecuzione sarebbe errata in quanto sarebbe evidente che si tratta relativi al medesimo contesto criminoso e alla stessa attività di contraffazione di merci; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento alla distanza di tempo e alla differenza dei luoghi di commissione, ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato, e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al di là della omogeneità delle condotte, non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l'unicità originaria deliberativa delle stesse se non l'essere queste l'espressione di uno stile di vita (cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q P.Q.M