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Ordinanza — n. 19809/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for illegal possession of a firearm due to manifestly unfounded grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19809/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Pietro Castelli's appeal against his conviction for illegal possession of a firearm under Article 697 of the Penal Code. Castelli argued that the lower courts erred regarding his availability of the gun, the application of Article 131 bis, and the recognition of mitigating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded, stating that the territorial courts provided adequate and coherent reasoning based on the facts and the exercise of judicial discretion.

Regesto Legislator

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Art. 697 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: The Court of Cassation declares appeals manifestly unfounded when the lower court's reasoning is adequate, coherent, and based on the correct exercise of judicial discretion regarding the availability of the object and the assessment of mitigating circumstances.

Parole chiave

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illegal possession of firearm manifestly unfounded grievances judicial discretion in sentencing Article 697 Penal Code Article 131 bis Penal Code adequate reasoning standard dismissal of appeal violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 697 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.;
art. 697 cod. pen
art. 131 bis cod. pen
alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

posto da: CASTELLI PIETRO nato a ADRANO il 08/02/1981 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Catania il 20 ottobre 2023 nei confronti di Pietro Castelli in relazione al reato di cui all'art. 697 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso in tre distinti motivi si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine:

1) all'affermazione di responsabilità quanto al reato con riferimento all'effettiva disponibilità del fucile, legittimamente denunciato dal padre defunto del ricorrente, e all'elemento psicologico;

2) alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.;

3) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alla disponibilità del ricorrente dell'appartamento che era stato del padre e alla circostanza che lo stesso aveva comunque, anche in qualità di solo coerede, l'obbligo di denunciare la detenzione del fucile e della cartuccia rinvenuti nel corso della perquisizione, ha reso una motivazione adeguata e coerente; Rilevato che le doglianze oggetto del secondo motivo, con gli specifici riferimenti alla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente la sera dell'accertamento dei fatti ha fornito una corretta e adeguata giustificazione in merito alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. dando conto delle ragioni per cui il giudice di merito non ha ritenuto che il fatto possa considerarsi di lieve offensività e tale conclusione, in assenza di evidenti vizi logici, non è sindacabile in questa sede;

Rilevato che le doglianze oggetto del terzo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alla totale assenza di elementi positivi di valutazione, ha reso adeguato conto del corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice penale nella determinazione della pena e tale conclusione, appare logica e coerente e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichi P.Q.Mi—. • -A,/ spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammenag.„-- Così deciso il 23 aprile 2026 ; Il Consiglie stensore Il Presidente o, Q 0 cv Marco ma naco Raffaello Magi 2