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Ordinanza — n. 19807/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being a manifestly unfounded repetition of a previously rejected request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19807/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Fabio D'Agostino's appeal inadmissible, ruling that his request to apply Article 81 of the Penal Code was merely a repetition of a prior, rejected petition. The appellate court had already determined the new arguments lacked novelty and were substantially identical to the previous stance, despite the appellant's claim of specific differences. Consequently, the court dismissed the appeal as manifestly unfounded and ordered the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 360, n. 1 lett. b c.p.p.: A criminal appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and constitute a mere repetition of a previously rejected request without demonstrating genuine novelty.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds repetition of rejected request Article 81 Penal Code lack of novelty in appeal nuove allegazioni di diritto novità materiale stato giuridico analogo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 cod. pen.
Art. 360, n. 1 lett. b c.p.p.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

posto da: D'AGOSTINO FABIO nato a NAPOLI il 20/03/1986 avverso l'ordinanza del 19/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; '\\\,Rilevato che la Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta proposta da Fabio D'Agostino di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. con riferimento ai fatti di cui alle sentenze emesse dalla Corte di Napoli del 18 ottobre 2016 e dalla Corte di Appello di Napoli del 13 settembre 2021 in quanto l'istanza costituirebbe mera riproposizione di altra precedentemente respinta;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione in quanto l'attuale istanza presenterebbe dei requisiti di novità per cui non sarebbe la mera riproposizione di quella già rigettata; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il giudice dell'esecuzione, dando conto di avere analizzato l'attuale istanza, ciò anche dopo avere sentito le parti durante l'udienza a tale scopo fissata, ha evidenziato che questa è sovrapponibile alla precedente discostandosi solo per gli argomenti illustrati;

Rilevato che il ricorrente non si è peraltro compiutamente confrontato con tale osservazione e ha omesso di evidenziare quali sarebbero gli elementi specifici di novità rispetto all'istanza precedente, ovviamente diversi dalla mera quanto ininfluente affermazione che la medesima istanza, nel frattempo, è stata accolta per altro imputato; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.M