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Ordinanza — n. 19800/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming oral hearing was denied, ruling it was a clerical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19800/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed an appeal challenging a criminal conviction for the crime of fraud. The appellant argued that despite a request for an oral hearing, the trial was conducted solely in writing, violating their right to defense. The court found this claim based on a clerical error in the judgment's text, noting the defendant's presence and participation were explicitly recorded. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 596 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A clerical error in a judgment's description of the hearing procedure does not constitute a violation of the right to defense if the defendant's actual participation and the adversarial nature of the proceedings are substantively evident in the document.

Parole chiave

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clerical error right to defense oral hearing criminal procedure inadmissible appeal contradictory principle court costs rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 596 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 424 cod. pen
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Testo completo

posto da: DE LEO LUCIANO nato a ORDONA il 18/05/1977 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì 12 maggio 2022 nei confronti di Luciano De Leo in relazione al reato di cui all'art. 424 cod. pen.; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla violazione del diritto di difesa in quanto dalla lettura della sentenza impugnata emergerebbe che la sentenza, nonostante la specifica richiesta di trattazione orale e la partecipazione della difesa alla discussione, sarebbe stata celebrata con rito cartolare, come indicato nel punto 1. della pagina 1 della parte "svolgimento del processo e motivi della decisione" della sentenza impugnata;

Rilevato che la doglianza è manifestamene infondata in quanto dalla completa lettura complessiva della sentenza documento si dà pieno e completo atto che la sentenza è stata pronunciata all'esito di una udienza partecipata alla quale la difesa ha partecipato senza che si sia verificata alcuna violazione del contraddittorio e del diritto della difesa: nell'intestazione è espressamente e in neretto indicato che la sentenza è stata pronunciata "udita la relazione della causa fatta all'udienza odierna Dibattimentale e nella parte dove c'è lo specchietto delle conclusioni è espressamente indicato che il difensore:

Si riporta ai motivi di appello di cui chiede l'accoglimento, chiedendo in primo luogo l'assoluzione e in subordine la rideterminazione della pena. Inoltre, deposita istanza di liquidazione, essendo l'imputato ammesso al gratuito patrocinio" (neretti nel testo della sentenza); Rilevato pertanto che quanto riportato nella parte cui ha fatto riferimento la difesa nel ricorso costituisce un mero e ininfluente refuso; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte sono manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic P.Q.M