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Ordinanza — n. 19798/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for insufficient psychological element analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19798/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by Jasminka Hrustic against her criminal conviction for the offense under Article 75 of Legislative Decree 159/2011. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding her psychological state and illiteracy was insufficient and based on a notification received only the day before the violation was established. The court rejected these claims as manifestly unfounded, stating that the territorial court's motivation was adequate, coherent, and fully integrated with the first-instance judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Criminal appeals are inadmissible when the censure seeks a different reading of the facts or relies on manifestly unfounded arguments regarding the sufficiency of the lower court's motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility insufficient motivation general intent requirement psychological element analysis manifestly unfounded censure momento del reato responsabilità penale rispetto del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

A nato il 01/04/1981 avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; (2-17 \Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 18 giugno 2025 nei confronti di Jasminka Hrustic in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso, in tre distinti ma complementari motivi e nella memoria pervenuta il 7 aprile si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico, ciò nello specifico evidenziando che la motivazione resa per relazione sarebbe insufficiente circa lo stato di analfabetismo dell'imputata, che aveva ricevuto la notifica del decreto di sottoposizione alla misura solo il giorno immediatamente precedente a quello in cui è stata accertata la violazione;

Rilevato che le doglianze sono manifestamene infondate in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, che pure ha richiamato ma ha specificato dato conto delle ragioni per cui ne condivideva il percorso motivazionale, con gli specifici riferimenti a quanto accertato dagli operanti e al comportamento tenuto dalla ricorrente sia nell'immediatezza che successivamente (cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata), ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure sollevate con l'atto di appello circa la sussistenza del dolo generico, ora reiterate;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M