Italian court dismisses appeal claiming two drug-related robbery and attempted murder acts constitute a single crime under Article 81.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to apply Article 81 of the Penal Code to merge two separate convictions. The appellant argued that a robbery and an attempted murder committed four days apart with similar violence should be treated as a single criminal design. The court held that the lower court correctly identified distinct criminal intents and that temporal proximity alone does not establish the necessary unity of the criminal plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; The court rejects the argument that temporal proximity and similar violent conduct automatically merge distinct crimes into a single criminal design, requiring proof of a unified original deliberative intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: PELLICCIA RAFFAELE nato a NAPOLI il 20/09/1974 avverso l'ordinanza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;l Rilevato che la Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Raffaele Pelliccia di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto delle sentenze di condanna emesse da: Gup Tribunale di Livorno il 24 marzo 2011 per il reato di tentato omicidio pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale;
Corte di appello di Firenze il 23 novembre 2023 per il reato di rapina aggravata; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la motivazione esposta dal giudice dell'esecuzione sarebbe errata in quanto non terrebbe conto dell'omogeneità del fatto che i reati sono stati commessi entrambi con violenza nei confronti delle persone e a distanza di soli quattro giorni; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento alla totale differenza tra i due reati, il primo, la rapina commessa 1'11 aprile 2010 nei confronti di un cittadino albanese per fatti relativi all'attività di cessione di stupefacenti, e il secondo, il tentato omicidio commesso il 15 aprile 2010 con un'aggressione brutale nei confronti della ex compagna, ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al di là della sola contiguità temporale e una generica omogeneità delle condotte, non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l'unicità originaria deliberativa delle dei reati (cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01), ciò anche considerato che tra le aggravanti dell'omicidio non risulta essere stata contestata e ritenuta la premeditazione, oltre a un qualsivoglia ulteriore collegamento tra il regolamento di conti sfociato nella rapina e l'aggressione alla donna, evidente conseguenza di dinamiche di natura diversa; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammis P.Q.M