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Ordinanza — n. 19787/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19787/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19787/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: POZIELLO VINCENZO FABIO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 27/08/1990 avverso l'ordinanza del 03/12/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;I Rilevato che il Gip del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Vincenzo Fabio Poziello di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze di condanna emesse da: Gup Tribunale di Napoli il 19 febbraio 2025; Corte di Appello di Napoli del 4 novembre 2021;

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 19787/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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criminalità persistente abbandono del procedimento penale riduzione della pena recidiva nell'infrazione chiusura dell'istruzione penale sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.
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Testo completo

posto da: POZIELLO VINCENZO FABIO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 27/08/1990 avverso l'ordinanza del 03/12/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;I Rilevato che il Gip del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Vincenzo Fabio Poziello di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze di condanna emesse da: Gup Tribunale di Napoli il 19 febbraio 2025; Corte di Appello di Napoli del 4 novembre 2021;

Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato l'omogeneità delle violazioni e i fatto che le condotte si inseriscono nel medesimo contesto criminoso; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, con gli specifici riferimenti alla distanza di tempo intercorsa tra le due condotte (ben 5 anni) e alla peculiare situazione in cui sono inseriti i fatti commessi nell'anno 2019, ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concreti - non emerge l'unicità originaria deliberativa delle due condotte, ciò anche considerato che l'inserimento dei fatti in un medesimo contesto criminoso, in assenza di significativi elementi concreti di segno contrario, risulta iirrilevante (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarco 1¦ ‘5ia2Monaco Raffaello Magi f" r DEPOSITATA IN 2 MpAG 2026 41Ftirr;P: Alwz ,Sqfig-é4 2