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Ordinanza — n. 19786/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19786/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19786/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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da: Kapaj Aurei, nato Albania il 6 febbraio 1967 avverso l'ordinanza del 18 dicembre 2025 del Tribunale di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. e l'istanza di restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione avanzata nell'interesse di Aurei Kapaj, contestualmente disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello per la valutazione delle doglianze inquadrabili come domanda di rescissione; letta la memoria depositata in data 20 marzo 2026; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione di legge penale, l'inosservanza di norme penali e disposizioni di legge, motivazione erronea e carente eccependo la nullità assoluta della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 7 ottobre 2024 per difetto di notifica all'imputato invocando la violazione della norma di cui all'art.581 comma 1 ter cod. proc. pen. che si coordina con l'art. 157 ter comma 3 cod. proc. pen. e con l'art. 164 cod. proc. pen. vigenti; rilevato che le doglianze del ricorrente non riguardano la formazione del titolo ma la validità delle notifiche le cui nullità non possono essere fatte valere dopo l'irrevocabilità della sentenza ex art. 179 cod. proc. pen.; ritenuto che, precisata la differente natura giuridica dell'incidente di esecuzione e della rescissione del giudicato e la relazione di non interferenza reciproca, deve escludersi che, tramite le contestazioni sul titolo esecutivo secondo la previsione dell'art. 670 cod. proc. pen., possano farsi valere nullità assolute, verificatesi nella fase introduttiva del giudizio di cognizione nei confronti dell'imputato o del suo difensore, la cui deduzione o il cui rilievo d'ufficio sono preclusi dall'irrevocabilità della decisione, che definisce il procedimento (Sez.

Regesto Legislator

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art. 670 cod. proc. pen, art. 157 ter comma 3 cod. proc. pen, art. 164 cod. proc. pen, art. 179 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19786/2026 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 15498 del 26/11/2020 Cc., Rv. 280931 — 02); ritenuto che il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha fatto buon governo dei principi di diritto pronunciando l'inammissibilità nell'ordinanza impugnata ed investendo, per il resto, la Corte d'appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile; considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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notificazione viziata notifica del cambiamento d'indirizzo notificazione della decisione obblighi di notifica violazioni delle norme procedurali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 670 cod. proc. pen
Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.
art. 157 ter comma 3 cod. proc. pen
che si coordina con l'art. 157 ter comma 3 cod. proc. pen.
art. 164 cod. proc. pen
e con l'art. 164 cod. proc. pen.
art. 179 cod. proc. pen
vigenti; rilevato che le doglianze del ricorrente non riguardano la formazione del titolo ma la validità delle notifiche le cui nullità non possono essere fatte valere dopo l'irrevocabilità della sentenza ex art. 179 cod.
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Testo completo

da: Kapaj Aurei, nato Albania il 6 febbraio 1967 avverso l'ordinanza del 18 dicembre 2025 del Tribunale di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. e l'istanza di restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione avanzata nell'interesse di Aurei Kapaj, contestualmente disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello per la valutazione delle doglianze inquadrabili come domanda di rescissione; letta la memoria depositata in data 20 marzo 2026; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione di legge penale, l'inosservanza di norme penali e disposizioni di legge, motivazione erronea e carente eccependo la nullità assoluta della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 7 ottobre 2024 per difetto di notifica all'imputato invocando la violazione della norma di cui all'art.581 comma 1 ter cod. proc. pen. che si coordina con l'art. 157 ter comma 3 cod. proc. pen. e con l'art. 164 cod. proc. pen. vigenti; rilevato che le doglianze del ricorrente non riguardano la formazione del titolo ma la validità delle notifiche le cui nullità non possono essere fatte valere dopo l'irrevocabilità della sentenza ex art. 179 cod. proc. pen.; ritenuto che, precisata la differente natura giuridica dell'incidente di esecuzione e della rescissione del giudicato e la relazione di non interferenza reciproca, deve escludersi che, tramite le contestazioni sul titolo esecutivo secondo la previsione dell'art. 670 cod. proc. pen., possano farsi valere nullità assolute, verificatesi nella fase introduttiva del giudizio di cognizione nei confronti dell'imputato o del suo difensore, la cui deduzione o il cui rilievo d'ufficio sono preclusi dall'irrevocabilità della decisione, che definisce il procedimento (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020 Cc., Rv. 280931 — 02); ritenuto che il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha fatto buon governo dei principi di diritto pronunciando l'inammissibilità nell'ordinanza impugnata ed investendo, per il resto, la Corte d'appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile; considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consiglie Estensore Il PresidenteAnna Mria Gavoni Raffaello Magi C3CPOSITATI\174.?.1A 2, --IttAG 2026 Lje Satuits