Criminal appeal dismissed for manifestly unfounded prescription claim due to statutory suspension of limitation periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a criminal conviction for manifestly unfounded arguments regarding the statute of limitations. The appellant argued that the four-year limitation period for contraventions had expired between the first-instance judgment in 2021 and the second-instance citation in 2025. The court rejected this claim by applying Article 1, No. 103 of the 2017 law, which suspends limitation periods during judicial proceedings, thereby extending the expiration date to July 2027.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, n. 103 of Law 103/2017; Art. 544 of the Code of Criminal Procedure: The limitation period for crimes committed after August 10, 2017, is suspended during judicial proceedings, preventing the expiration of the limitation period until the proceedings conclude.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
I nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 29/04/1996 avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 6 maggio 2021 nei confronti di Giovanni Di Maio 76 d.lgs. 159 del 2011; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato in quanto tra la data di pronuncia della sentenza di primo grado (6 maggio 2021) e quella di emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello (6 luglio 2025) sarebbe decorso il termine di quadriennale previsto per la prescrizione delle contravvenzioni;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto nella data in cui è stata pronunciata la sentenza di appello il reato non era prescritto poiché i termini di prescrizione dello stesso, pure nell'ipotesi contravvenzionale già qualificata dal giudice di primo grado, non era interamente decorso; Considerato, infatti, che l'art. 1 I. n. 103 del 2017 stabilisce che il termine di prescrizione per i reati commessi dal 10 agosto 2017 è sospeso, fino a un massimo di un anno e sei mesi per ciascun grado di giudizio, tra la data in cui decorre il termine di cui all'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna (di primo o di secondo grado) e la pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva, si deve ritenere che il termine di prescrizione per il reato commesso il 16 luglio 2019 non fosse maturato allora, come non lo è neanche ora poiché il reato si sarebbe prescritto solo il 16 luglio 2027;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte sono manifestamente infondate; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
P.Q.M