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Ordinanza — n. 19782/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19782/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19782/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nato a BARI il 18/10/1958 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Bari il 6 aprile 2025 nei confronti di Domenico Monti in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riferimento alla mancanza di un'adeguata considerazione delle allegazioni difensive quanto all'impossibilità del ricorrente dì provvedere al pagamento della cauzione e, quindi, quanto all'assenza dell'elemento psicologico;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19782/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 76, comma 4, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riferimento alla mancanza di un'adeguata considerazione delle allegazioni difensive quanto all'impossibilità del ricorrente dì provvedere al pagamento della cauzione e, quindi, quanto all'assenza dell'elemento psicologico;

Parole chiave

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divieto di pagamento pagamento dell'ammenda divieto di finanziamento monetario condanna al pagamento pecuniario sanzioni pecuniarie spese di mora
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Testo completo

nato a BARI il 18/10/1958 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Bari il 6 aprile 2025 nei confronti di Domenico Monti in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riferimento alla mancanza di un'adeguata considerazione delle allegazioni difensive quanto all'impossibilità del ricorrente dì provvedere al pagamento della cauzione e, quindi, quanto all'assenza dell'elemento psicologico;

Rilevato che la doglianza è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, con il riferimento alla genericità delle spiegazioni fornite e alla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente, che non ha mai richiesto di procedere a un pagamento rateale né si è attivato in alcun altro modo al dine di cercare un'attività lavorativa, ha fornito adeguata e coerente risposta alle analoghe censure sollevate con l'atto di appello; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q P.Q.M