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Ordinanza — n. 19779/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and manifestly unfounded legal censure regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19779/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court violated procedural rules by failing to issue a specific ruling on liability under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, finding the censure lacked specificity and was manifestly unfounded because the territorial court's reasoning was coherent and sufficient. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was condemned to pay the procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Appeals lacking specific grounds or manifestly unfounded censures are inadmissible, requiring the appellate court to provide a coherent and adequate response to the censure rather than a different reading.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity manifestly unfounded Article 129 procedural code procedural costs accertamento insufficiente dei fatti inosservanza delle prescrizioni di controllo violazione dell'obbligo di fedeltà

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
159/2011; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riferimento alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.;
art. 129 cod. proc. pen
159/2011; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riferimento alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

o a CERIGNOLA il 02/12/1979 avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; R-\-1 udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 10 luglio 2024 nei confronti di Luigi Tullo in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riferimento alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.;

Rilevato che la doglianza è priva di qualsivoglia specificità ed è comunque manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, con il riferimento a quanto accertato dagli operanti e al comportamento tenuto dal ricorrente nell'immediatezza, ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure sollevate con l'atto di appello; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M(.\ C4 C,,A: •29 - 7.026 Ma 2