Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19778/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of appeal grounds regarding explosive device classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19778/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to raise the specific issue of the explosive device's lethality during the appeal phase. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the crime based on this unexamined fact, but the court noted this matter was not part of the appeal grounds. Consequently, the appeal was rejected under procedural rules prohibiting new factual assessments at this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Appeals must be based on grounds raised in the appeal judgment; new factual assessments regarding crime qualification are inadmissible if not previously contested.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of appeal grounds procedural violation crime qualification explosive device lethality esplosivi e articoli pirotecnici violazioni della legge sulle armi oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte non sono consentite ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod.
art. 678 cod. pen
895/1967 piuttosto che ex art. 678 cod. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte non sono consentite ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066 - 01
il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066 - 01);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nato a CITTADELLA il 04/08/1987 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in ì parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza il 23 febbraio 2021 ha dichiarato non doversi procedere per il reato di furto di cui al capo B) e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di Charli Gabrieli in relazione al reato di cui all'art. 4 I. 895/1967;

Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla totale carenza di verifica quanto all'effettiva micidialità dell'ordigno e, conseguentemente, in merito alla qualificazione giuridica attribuita al fatto ai sensi dell'art. 4 I. 895/1967 piuttosto che ex art. 678 cod. pen. Rilevato che la doglianza, la cui soluzione presuppone accertamenti in fatto non consentiti in questa sede, non è consentita in quanto la questione circa la micidialità dell'ordigno e, conseguentemente, circa la qualificazione da attribuire al fatto oggetto del capo c), non era stata oggetto dei motivi di appello (cfr. il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066 - 01);

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte non sono consentite ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, liquidate come da dispositivo, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichia P.Q.Mthi 9,6 2026 F-kon Sw ià Ma a De