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Ordinanza — n. 19774/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific motive regarding sentence above minimum.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19774/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for theft. The appellant argued the sentence lacked specific justification for exceeding the statutory minimum and for satellite crime increases. The court ruled that no specific motivation is required when a penalty falls within the median of the statutory range or when increases are minimal.

Regesto Legislator

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Art. 59, comma 2, c.p.; Art. 81, c.p.: No specific motivation is required for a sentence exceeding the minimum but within the median range, or for minor increases due to satellite crimes.

Parole chiave

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lack of specific motive statutory minimum penalty satellite crimes appeal inadmissibility penal mediation

Disposizioni normative citate

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Art. 59, comma 2, c.p.
Art. 81, c.p.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi
Considerato, innanzi tutto, che non è necessaria una specifica motivazione qualora il giudice, come nella fattispecie in esame, irroghi una pena superiore al minimo ma contenuta nella media edittale (ex aliis, Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv.
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato
288953); Considerato, inoltre, che, in virtù degli esigui aumenti della pena base operati per ì reati satellite, non era necessaria una specifica motivazione su di essi (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv.

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Testo completo

Emanuele nato a Napoli il 05/09/1993 avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del Borrelli per il delitto di furto; Considerato che il ricorrente censura, con il primo motivo, la decisione in ordine al trattamento sanzionatorio per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti; Ritenuta la predetta doglianza inammissibile, in quanto in appello non era stato formulata alcuna censura sotto tale aspetto; Considerato che, con il secondo motivo, l'imputato lamenta carente motivazione sia in ordine alla comminazione della pena al di sopra del minimo edittale che rispetto agli aumenti disposti ex art. 81 cod. pen.;Ritenute tali censure manifestamente infondate;

Considerato, innanzi tutto, che non è necessaria una specifica motivazione qualora il giudice, come nella fattispecie in esame, irroghi una pena superiore al minimo ma contenuta nella media edittale (ex aliis, Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv. 288953); Considerato, inoltre, che, in virtù degli esigui aumenti della pena base operati per ì reati satellite, non era necessaria una specifica motivazione su di essi (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M P.Q.M