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Ordinanza — n. 19767/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise new grounds in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19767/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to introduce new grounds in the second instance. The appellant argued that the conviction for a specific crime was incorrect since the act constituted merely a substitute declaration of notoriety rather than a public deed. The court rejected this argument as inadmissible, noting that only issues regarding double jeopardy and excessive sentencing were raised on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 483 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to raise new grounds or arguments in the second instance that were not previously presented.

Parole chiave

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inadmissible appeal second instance grounds double jeopardy substitute declaration public deed distinction procedural exhaustion Cassation review

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 483 cod. pen.
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del Ferrillo per il reato di cui all'art. 483 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 483 cod. pen
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del Ferrillo per il reato di cui all'art. 483 cod.

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Testo completo

posto da: Ferrillo Vito nato a Calvizzano il 22/08/1960 avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del Ferrillo per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; Considerato che l'imputato assume che erroneamente è stato ritenuto configurato il predetto reato non ricorrendone gli elementi costitutivi, avendo egli effettuato una mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non equiparabile ad un atto pubblico; Ritenuta la censura inammissibile perché inedita, essendo stati dedotti in appello solo i differenti profili di un assunto bis in idem e dell'eccessività del trattamento sanzionatorio;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M