Italian Supreme Court dismisses appeal regarding sentencing discretion and proof of asset dissipation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to extinguish the crime due to prescription while maintaining the conviction for other offenses. The appellant argued for a review of the evidence regarding asset dissipation and the appropriateness of the sentence, but the court found no flaws in the reasoning or the exercise of judicial discretion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Supreme Court reviews only the reasoning's consistency with established principles, not the factual assessment of asset dissipation, and sentencing discretion regarding aggravating or mitigating circumstances remains with the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iere EGLE PILLA;Rilevato che Merico Rocco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che, nel dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo 1), ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 216, comma 1, 224 R.D. 267/1942; Considerato che il primo motivo— con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla prova della distrazione patrimoniale — è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen., avendo la Corte correttamente ritenuto la sussistenza del dolo e dell'elemento oggettivo, anche sulla base delle considerazioni svolte nella sentenza di primo grado; Considerato che il secondo motivo di ricorso — con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5-6 della sentenza impugnata), quali le modalità esecutive delle condotte accertate nonché dell'intensità del dolo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M