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Sentenza — n. 19763/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls theft conviction due to lack of private prosecution for aggravated circumstance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19763/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled a second-instance theft conviction because the court of appeal improperly applied an aggravated circumstance without the required private prosecution. The appellant argued that since the first-instance judgment did not recognize this aggravating factor, the crime reverted to a private prosecution offense under new legislation. Consequently, the court ruled that the criminal action could not proceed without a formal complaint from the victim.

Regesto Legislator

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Art. 625, primo comma, n. 7) cod. pen.; d.lgs. n. 150 del 2022: A criminal action for theft involving the specified aggravated circumstance is procedible only upon private prosecution; if the first-instance judgment fails to contest or recognize this circumstance, the action becomes inadmissible due to lack of private prosecution.

Parole chiave

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private prosecution requirement theft aggravated circumstance reformatio in peius violation procedural inadmissibility D.Lgs 150/2022 reform perseguimento penale per truffa promozione dell'accusa penale difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 625, primo comma, n. 7) cod. pen.
Rilevato che, con la memoria difensiva depositata, il ricorrente ha insistito nelle proprie richieste; Ritenuta la fondatezza della spiegata doglianza poiché, assente la querela in atti, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.
d.lgs. n. 150 del 2022
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Testo completo

n nato a Milano il 29/07/1974 avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la responsabilità del Bonello per il delitto di furto, riducendo solo il trattamento sanzionatorio; Considerato che l'imputato, con un unico motivo, lamenta che, violando il principio della reformatio in peius, la decisione cesurata ha considerato integrata la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., che non era stata né contestata né ritenuta dalla pronuncia di primo grado;Rilevato che, assume ancora il ricorrente, che pertanto la circostanza in questione non avrebbe potuto essere ritenuta e, di qui, avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di non doversi procedere poiché il delitto per il quale era stato condannato è divenuto, in assenza dell'aggravante in discussione, procedibile a querela;

Rilevato che, con la memoria difensiva depositata, il ricorrente ha insistito nelle proprie richieste; Ritenuta la fondatezza della spiegata doglianza poiché, assente la querela in atti, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., non era stata contestata né ad essa ha fatto alcun riferimento la decisione di primo grado; Ritenuto, pertanto, che, poiché il delitto di furto semplice è procedibile a querela di parte a seguito della novella realizzata dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela;

P.Q. P.Q.M