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Ordinanza — n. 19760/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility of generic mitigating circumstances claim in criminal appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19760/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the claim regarding generic mitigating circumstances was not permitted in a legality review. The appellant argued for leniency based on general sentencing principles, but the court noted the lower court's reasoning was sufficient and free from illogicality. Consequently, the decision to deny these specific mitigating factors was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: The claim for generic mitigating circumstances is inadmissible in a legality appeal; the appellate court's reasoning is sufficient if it references decisive elements without needing to address every favorable or unfavorable fact.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances legality appeal admissibility criminal appeal procedure sentencing discretion Italian Supreme Court reiterazione di reati penali imputazione di furto criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 609-bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

posto da: KALECH BELHASSAN nato il 04/06/1991 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Kalech Belhassan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che, nel modificare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624-bis, commi 2 e 3, 625, n. 8), 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 1 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244), ossia i precedenti plurimi e gravi del ricorrente nella commissione di reati contro il patrimonio, dai quali è dato presumere che lo stesso tragga fonte di reddito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M