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Sentenza — n. 19753/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; conviction annulled due to statute of limitations and lack of recidiva justification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19753/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's decision, declaring the crime extinguished by the statute of limitations. The appellant argued that prescription had run due to the absence of recidiva, which the lower court had incorrectly applied. The Court agreed, calculating that the limitation period expired before the first-instance judgment, and found the lower court's reasoning on recidiva insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. proc. pen.; Art. 160 cod. pen.: The statute of limitations extinguishes the criminal action if the period expires before the judgment, and recidiva requires adequate motivation to be validly considered.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations criminal prescription recidiva qualification annulment of judgment lack of motivation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 cod. proc. pen.
Art. 160 cod. pen.
art. 157 cod. proc. pen

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Testo completo

osti da: Tarallo Salvatore nato a Minervino Murge il 11/03/1967 Caricola Michele nato a Bari il 01/04/1972 avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha riformato la decisione impugnata, dichiarando non doversi procedere per mancanza di querela per il delitto di cui al capo 1) e confermando, invece( la condanna per quello di furto in abitazione; Considerato che il Tarallo, con il secondo motivo, ha dedotto erronea applicazione dell'art. 157 cod. proc. pen. per essere maturata la prescrizione sin dalla data del 29 marzo 2024, non essendo stata ritenuta dal giudice di primo grado la contestata recidiva;Considerato che il difensore del predetto ricorrente ha insistito nella propria richiesta con le note conclusive;

Ritenuto tale motivo fondato, atteso che il delitto, commesso in data 29 settembre 2011, aveva un termine di prescrizione pari ad anni dodici e mesi sei di reclusione, cui devono aggiungersi n. 231 giorni di sospensione per richiesta della difesa nonché n. 64 giorni nel periodo di emergenza da Covid-19, con conseguente prescrizione del reato, prima della pronuncia di primo grado, nella data del 15 novembre 2024; Considerato che il terzo motivo proposto dal Caricola non è manifestamente infondato perché, oltre alla carente motivazione sulle ragioni che non hanno consentito un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, la stessa recidiva sin dal giudizio di primo grado è stata illegittimamente ritenuta senza un'adeguata motivazione;

Ritenuto, dunque, eliminata la recidiva qualificata, prescritto il reato anche per il Caricola, alla predetta data del 25 novembre 2024; Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; P.Q.M P.Q.M