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Ordinanza — n. 19748/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for inadmissibility when defendant fails to hire a lawyer timely, citing personal choice as no force majeure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19748/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible against a lower court's rejection of a request to extend appeal deadlines. The appellant, who had not appointed a defense lawyer in time, argued that the strict deadline constituted an error in applying Article 175 of the Penal Code. The court ruled that the appellant's failure to secure legal representation was a personal choice, not a force majeure event, thereby justifying the dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 175 cod. pen.; The failure to appoint a defense lawyer in time constitutes a personal choice rather than force majeure, precluding the extension of appeal deadlines.

Parole chiave

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force majeure defense defense lawyer appointment appeal deadline extension personal choice liability Article 175 penal code deposito tardivo istanza di ricusazione tardiva ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

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Article 175 of the Penal Code
articolo 175 cod. pen
Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge relativa all'erronea applicazione dell'articolo 175 cod. pen.
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Testo completo

UA ( CUI 052BIU3 ) nato il 02/01/2000 avverso l'ordinanza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 43634-2025 - Udienza del 08/04/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Thinqua Lhinqalin ricorre avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino, che ha dichiarato manifestamente infondata e inammissibile la richiesta di restituzione nei termini per proporre impugnazione con riferimento alla sentenza del Tribunale di Torino emessa a suo carico il 16.9.2025.

Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge relativa all'erronea applicazione dell'articolo 175 cod. pen. — è manifestamente infondato in quanto la decisione reiettiva della Corte di appello è corretta, dal momento che l'imputato non può invocare come caso fortuito o forza maggiore degli eventi la cui rilevanza sul rispetto del termine per impugnare sono stati fortemente condizionati proprio dalla sua scelta di non nominare un difensore in tempo utile per consentirgli un utile esercizio del mandato difensivo.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M