Italian Court dismisses appeal as inadmissible for focusing solely on sentencing rather than criminal facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it exclusively addressed the sentencing treatment without challenging the underlying criminal facts. The appellant argued for a lighter sentence, but the appellate court had already justified its decision based on the severity of the stalking and recidivism. The court ruled that the civil party lacks standing to contest purely sentencing matters, citing a Supreme Court precedent limiting their interest to aggravating or mitigating circumstances affecting the crime itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: The civil party may only appeal regarding aggravating or mitigating circumstances affecting the crime, not solely the sentencing treatment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: LO COCO SALVATORE nato a PALERMO il 28/09/1979 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 43601-2025 - Udienza del 08/04/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Salvatore Lo Coco ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di atti persecutori, aggravato da recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Rilevato che I primo e unico motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio — è inammissibile perché: - manifestamente infondato perché il motivo di appello sullo specifico tema del trattamento sanzionatorio era del tutto generico, insistendo piuttosto l'appellante sul riconoscimento della recidiva e sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche; - manifestamente infondato, perché la motivazione che la Corte di appello ha adoperato per negare le generiche dà conto degli elementi di gravità, sia insiti nel fatto che nella personalità del soggetto, che hanno indotto a non accedere ad un trattamento di favore.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Rilevato che non si è tenuto conto della memoria del difensore di parte civile perché il ricorso atteneva al solo trattamento sanzionatorio, che è una tema su cui la parte civile non può interloquire, in quanto estraneo alla tematica degli interessi civili. A questo riguardo, può essere di ispirazione il principio, sancito dalle Sezioni Unite (Sez.
U, Sentenza n. 40000 del 26/06/2025 Ud. (dep. 12/12/2025 ) Rv. 288799 - 01) secondo cui, in tema di impugnazioni, la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato incidenti sul danno patrimoniale o non patrimoniale, e non anche con riguardo a quelli concernenti circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. P.Q. P.Q.M