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Ordinanza — n. 19743/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal elements under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19743/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. Raffaele Garofalo challenged a second-instance conviction for theft and assault but failed to specify the exact legal violations in his petition. The court ruled that without precise elements identifying the alleged errors, the appellate judge cannot exercise its supervisory role, rendering the appeal void under procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements upon which the criticism is based, thereby preventing the reviewing judge from identifying the specific reliefs raised.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility Criminal Procedure Code specific elements requirement appellate review limits procedural defect dismissal contenzioso tributario scopi fiscali inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

posto da: GAROFALO RAFFAELE nato a PARTINICO il 24/10/1989 avverso la sentenza del 16/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 43600/2025 -Udienza del 08 aprile 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Raffaele Garofalo_ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per alcuni episodi di furto (capi 2, 3, 6 e 7 d'imputazione); un episodio di furto aggravato in privata dimora (capo 1 d'imputazione); infine, per un episodio di lesioni (capo 5 d'imputazione). Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissib P.Q.M