Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for counterfeiting and fraud, citing lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Saverio Barone inadmissible, confirming the lower court's conviction for counterfeiting and fraud. The appellant's arguments were rejected as merely repetitive of those already dismissed on appeal without providing specific, critical analysis. Consequently, the court upheld the original judgment and ordered the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the appellate decision without offering a specific, critical, and argumentative critique of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: BARONE SAVERIO nato a CERCOLA il 29/04/1978 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 43590/2025 -Udienza del 08 aprile 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Saverio Barone ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 81 comma 1, 455 e 640 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è manifestamente infondato in quanto basato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Ritenuto che la Corte territoriale ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla responsabilità penale del ricorrente (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata). Ritenuto che il secondo motivo — che lamenta violazione di legge quanto all'applicazione del concorso formale di reati e quanto al trattamento sanzionatorio — è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia;
Ritenuto che la motivazione della Corte territoriale appare coerente con i principi enunciati da questa Corte, secondo cui è configurabile il concorso formale fra i reati di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen., in quanto le relative fattispecie, che tutelano beni giuridici diversi, non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen., richiedendo la prima non solo l'esistenza di artifici e raggiri - integrati dalla spendita di monete falsificate -, ma anche ulteriori elementi essenziali, costituiti dall'induzione in errore e dall'atto di disposizione patrimoniale (Sez. 2 -, Sentenza n. 50697 del 24/10/2019;
P; Rv. 277810 - 01); e secondo cui non è configurabile un concorso apparente fra le norme di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen., in quanto le relative fattispecie, che tutelano beni giuridici diversi, non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen., richiedendo la prima non solo l'esistenza di artifici e raggiri - integrati in tesi dalla spendita di monete falsificate -, ma anche di ulteriori elementi essenziali costituiti dall'induzione in errore e dall'atto di disposizione patrimoniale (Sez. 5 n. 7558 del 12/12/2018, Rappa, Rv. 276454 - 01).
Ritenuto che la doglianza che attiene alla commisurazione della pena è manifestamente infondata, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso 2in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M