Ordinanza — n. 19741/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAOSCAR MANUEL (CUI.011PGI2) nato il 26/11/1965 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 43426-2025 - Udienza del 08/04/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Oscar Manuel Eldredge Valdes ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato, con recidiva reiterata e specifica. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al riconoscimento della contestata recidiva — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 19741/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al riconoscimento della contestata recidiva — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato.
Parole chiave
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OSCAR MANUEL (CUI.011PGI2) nato il 26/11/1965 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 43426-2025 - Udienza del 08/04/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Oscar Manuel Eldredge Valdes ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato, con recidiva reiterata e specifica. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al riconoscimento della contestata recidiva — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato.
Ritenuto che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, foglio nr.2, in cui vi è ampia motivazione sul punto) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.MDEF- 0 • IN CAN...hi- • 29 Furrzlei- , friarzia iìií3 2