Cassation court dismisses appeal regarding lack of continuity bond due to insufficient argumentation vices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Yennifer Di Giammarco inadmissible, upholding the lower court's conviction for crimes under Articles 56, 110, 624 bis, and 625. The appellant argued for a violation of law and a defect in reasoning regarding the lack of a continuity bond, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision relied on the principle that cassation review is limited to checking for logical argumentation flaws rather than verifying if the reasoning matches all procedural acquisitions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.: The Court of Cassation's review of a judgment's reasoning is restricted to identifying logical defects or contradictions with established experience, without assessing the factual correspondence of the motivation to the case file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: DI GIAMMARCO YENNIFER nato a BERGAMO il 17/12/2001 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;4 RG 43386/2025 -Udienza del 08 aprile 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Yennifer Di Giammarco ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624 bis co. 1 e 3 in relazione all'art. 625 nn. 2 e 5. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione — è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett b) ed e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4- 5 della sentenza impugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen.; che, la motivazione della Corte d'appello richiama un precedente condivisibile, secondo il quale, in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo (cfr. Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018; M., Rv. 273984 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammiss P.Q.M