Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of appeal reasons and new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide corresponding appeal reasons for the first ground and introduced a new argument regarding recidivism in the second ground. The court held that issues not properly raised before the Court of Appeal cannot be deduced in the cassation appeal unless they fall under specific exceptions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals must correspond to appeal reasons; new arguments or omissions by the appellate court render the cassation appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a CARATE BRIANZA il 08/09/1957 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 43368-2025 - Udienza del 08/04/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Vittorio Matta ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato, relativamente alla posizione dell'imputato ricorrente, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 473 cod. pen., con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena — è inammissibile perché mancava il corrispondente motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconoscimento della recidiva contestata è anch'esso inedito dal momento che, a fronte di .:na motivazione completa del giudice di prime cure, rispettosa della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte sul tema, l'appellante non contestava il vaglio svolto dal Tribunale, ma affermava solo che le precedenti condanne erano state espiate in regime di affidamento in prova al servizio sociale, sviluppando così un tema censorio che, invece, ha poi abbandonato nel ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibil P.Q.M2)49 2 0 26