Cassation court dismisses appeal against theft conviction where aggravating circumstance was properly contested via direct electrical grid connection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Mauro Ruggieri's appeal against his theft conviction upheld by the Bari Court of Appeal. Ruggieri argued against the aggravating circumstance of direct connection to the electrical grid, which the lower court accepted as adequately contested based on established jurisprudence. Consequently, the appeal was declared inadmissible, resulting in Ruggieri's conviction standing and the imposition of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the contested aggravating circumstance is sufficiently challenged in fact, as confirmed by prior case law establishing the adequacy of the contestation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posto da: RUGGIERI MAURO nato a BISCEGLIE il 25/10/1971 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 43072 /2025 - Udienza del 08 aprile 2026 - Consigliere Borrelli Rilevato che Mauro Ruggieri ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto; Considerato che l'aggravante è stata contestata mediante riferimento all'allaccio diretto alla rete elettrica, riferimento che, alla luce della giurisprudenza di questa corte, consente di ritenere adeguatamente contestata in fatto la circostanza aggravante predetta (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01;
Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Centamore, Rv. 286943 - 01). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P. Q. M.
Dichiara inamm P.Q.M