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Ordinanza — n. 19716/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19716/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Angioni and Fusco inadmissible due to generic and indeterminate grounds. The appellants argued for a factual reconstruction based on criteria different from the lower court, claiming a lack of reasonable doubt regarding the crime's existence. The court rejected this because the first instance judgment was logically sound, and the cassation court lacks the power to re-evaluate factual elements reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 110, 624, 625, 61, 99 c.p.: The cassation court cannot admit appeals based on generic grounds that attempt to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of first instance, as the evaluation of factual elements is exclusively reserved to the judge of the merits.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility factual reconstruction limits cassation review powers reasonable doubt standard judicial competence division altri capi d'accusa difesa penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 110 c.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 61 c.p.
Art. 99 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.
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Testo completo

posti da: ANGIONI ANDREA nato a ALGHERO 11 18/04/1988 FUSCO SARA nato a ALGHERO il 21/09/1981 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Angioni Andrea e Fusco Sara ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, nn.

2) e 5), 61, n. 5), 99, comma 3, cod. pen.; Considerato che il primo, secondo, terzo e quarto motivo comune di ricorso - che possono essere congiuntamente trattati in quanto in essi i ricorrenti denunziano vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità - sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; inoltre, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 10- 13), non essendo rilevabile dalle risultanze dibattimentali che il fatto non sussistesse o vi fosse un ragionevole dubbio a riguardo; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M