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Ordinanza — n. 19715/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for snatching, rejecting arguments on recidivism and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19715/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Cascino Giuseppe and Faulisi Gabriele inadmissible, upholding the lower court's conviction for snatching. The appellants argued for a reclassification of the crime, generic mitigating circumstances, and the exclusion of recidivism, but the Court found these grounds legally impermissible in a legality review. The decision emphasized that the appellate court correctly applied statutory criteria regarding the specific criminal conduct, intent, and the concrete assessment of prior convictions under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation rejects appeals alleging violations of law or defects in reasoning when the lower court's motivation is logically sound, properly assesses the specific criminal conduct and prior convictions, and exercises its discretion in sentencing based on relevant elements.

Parole chiave

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snatching conviction recidivism assessment generic mitigating circumstances legality review appeal sentencing discretion defect in reasoning criminal intent testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Considerato che il primo motivo comune - con cui i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione del fatto effettuata in appello - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 133 cod. pen.
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo 1egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 99, comma 2, cod. pen.
Art. 110, 624-bis, cod. pen.
art. 133 cod. pen
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo 1egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

posti da: CASCINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 07/11/1984 FAULISI GABRIELE nato a PALERMO il 01/03/1999 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Cascino Giuseppe e Faulisi Gabriele ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all' art. 110, 624-bis, cod. pen. e 99, comma 2, cod. pen. solo in relazione al Cascino; Letta la memoria difensiva pervenuta in data 25 marzo 2025 nell'interesse di Cascino Giuseppe.

Considerato che il primo motivo comune - con cui i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione del fatto effettuata in appello - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 6-9) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., avendo la Corte affermato l'insussistenza della prova circa l'esercizio della violenza da parte degli imputati, elemento che ha indotto alla riqualificazione del fatto nella fattispecie di furto con strappo; Considerato che il secondo motivo comune - con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 10 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244), ossia le concrete modalità della condotta concorsuale, l'intensità del dolo, l'entità del danno e l'assenza di tentativi di ristoro; Considerato che il terzo motivo di ricorso - relativo al solo ricorrente Cascino che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa esclusione della contestata recidiva - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.

10) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo 1egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";

Considerato che il quarto motivo comune — con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 10-11 della sentenza impugnata), quali le modalità della condotta, l'intensità del dolo che hanno comportato l'applicazione della pena lievemente superiore al minimo edittale;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M