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Ordinanza — n. 19713/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion as it falls within trial court's authority under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19713/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the sentencing was legally flawed. The appellant argued for a different penalty, but the court noted that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, belongs to the trial judge. Consequently, the court upheld the conviction based on the established principle that the lower court adequately considered the objective gravity of the facts and recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The discretion of the court of first instance regarding the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, is not subject to review on appeal for lack of motivation or violation of law.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code provisions inadmissible appeal recidivism assessment judicial autonomy tentato furto circostanza aggravante furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

(CUI 02X7G3X) nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Mortachi Abdul ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 624, 625, nn.

2) e 7), 56, 624, 625, nn.

2) e 7), 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio — non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), ossia l'obiettiva gravità dei fatti e della recidiva contestata, sintomatica di una peculiare pericolosità del ricorrente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MDEPOS,TATA 29 MAG 2026 FlirMi r;1,) M a De Santi3