Italian Court dismisses appeal on criminal prescription, upholding appellate court's finding of general intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to prove the psychological element of the crime. The appellant argued a lack of motivation regarding her intent, while the defense insisted on the validity of the prescription defense based on the first-instance ruling. The court ruled that the appellate court correctly established general intent by noting the appellant knew she lacked a key to enter the apartment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal alleging a defect in reasoning regarding the psychological element of a crime is inadmissible if the lower court's decision logically follows from the established facts and does not contradict established legal principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: SCAFARIA GIUSEPPINA nato a PALERMO il 31/08/1978 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Scafaria Giuseppina ricorre, agli effetti civili, avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere per estinzione per intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 56, 614 cod. pen.; Letta la memora difensiva presentata in data 13 marzo 2026 dal difensore e procuratore speciale, avv. FRANCESCO NUCARA, nell'interesse della ricorrente con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Considerato che il primo ed unico motivo- con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen., avendo la Corte d'Appello correttamente ritenuto sussistente il dolo generico della ricorrente sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputata, la quale era a conoscenza di non essere in possesso di alcun tutolo per entrare nell'appartamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M