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Ordinanza — n. 19706/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding recidiva reiterata preventing application of particular leniency under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19706/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for offenses under Articles 624 and 625 of the Penal Code. The appellant argued that the first-instance judgment failed to apply Article 131-bis, which excludes punishment for particular leniency. The court rejected this claim, ruling that the specific statutory provision cannot be invoked when the defendant has established specific recidiva reiterata, a circumstance indicating heightened social danger and culpability.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; The exclusion of punishment for particular leniency under Article 131-bis cannot be applied when specific recidiva reiterata is recognized, as this element indicates the accused's accentuated social danger and high degree of culpability.

Parole chiave

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recidiva reiterata particular leniency exclusion of punishment social danger inadmissible appeal Cassazione Penal Code truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen.; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. — è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
— è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
— è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 131-bis cod. pen
pen.; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep.2021, Serra, Rv. 280250 - 01
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Testo completo

ato a LAMEZIA TERME il 09/10/1978 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Sacco Daniela ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, nn.

2) e 7), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo — con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. — è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., ostando all'applicazione della norma invocata i precedenti specifici della ricorrente, indici di una inequivoca inclinazione a delinquere, conformemente a quanto espresso dal costante orientamento giurisprudenziale secondo cui: la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep.2021, Serra, Rv. 280250 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M