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Ordinanza — n. 19703/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19703/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the sole ground raised by the appellant. The appellant contested the lower court's reasoning regarding the declaration of responsibility but failed to specify the exact elements underlying the criticism. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the ground of appeal is generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements upon which the criticism is based, thereby preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.

Parole chiave

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generic appeal grounds Criminal Procedure Code Article 581 inadmissible appeal specific elements required furto di lieve entità imputazione di furto reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

nato a BARLETTA il 01/11/1971 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Pedico Gabriele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che — in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. - ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M