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Ordinanza — n. 19702/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19702/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19702/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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EGLE PILLA;Rilevato che Padolecchia Gaetano e Laera Francesco ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna degli imputati per il concorso nel reato di furto in abitazione di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso del Padolecchia, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19702/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 624 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso del Padolecchia, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..

Parole chiave

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indagine per furto perseguimento penale per truffa furto di lieve entità istruzione penale per appropriazione indebita tentato furto partecipazione al reato
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Testo completo

EGLE PILLA;Rilevato che Padolecchia Gaetano e Laera Francesco ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna degli imputati per il concorso nel reato di furto in abitazione di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso del Padolecchia, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..

Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali la particolare pervicacia e gravità della condotta e la negativa personalità del ricorrente, desumibile dai numerosi precedenti penali a suo carico (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata); Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso del Laera, che denuncia violazione di legge e vizio di omessa motivazione in ordine al rigetto della richiesta di pena sostitutiva, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati e sulla capacità del ricorrente di rispettare le prescrizioni imposte, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M