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Ordinanza — n. 19701/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19701/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19701/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: NAPOLI SANTO nato a MILAZZO il 09/09/1950 avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Napoli Santo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di minaccia grave di cui agli artt. 81, comma 1, 612, comma 2, cod. pen.; Letta la memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente in data 9 marzo 2026 a firma dei difensori di fiducia avv. Antonino Favazza e avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19701/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Antonio Siracusa. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che deduce la nullità della sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, è manifestamente infondato a fronte della puntuale ed esaustiva motivazione della Corte territoriale. Stante, infatti, la prevalenza del dispositivo sulla motivazione in caso di difformità fra gli stessi, appare evidente che il Giudice di prime cure non ha operato alcuna riqualificazione giuridica del fatto e ha riconosciuto la sussistenza della minaccia di cui all'art.612 comma 2 cod. pen.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale pubblica intimidazione pubblica istigazione a delinquere violenza o minaccia contro le autorità minaccia alla sicurezza pubblica pericolo pubblico concreto
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Testo completo

posto da: NAPOLI SANTO nato a MILAZZO il 09/09/1950 avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Napoli Santo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di minaccia grave di cui agli artt. 81, comma 1, 612, comma 2, cod. pen.; Letta la memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente in data 9 marzo 2026 a firma dei difensori di fiducia avv. Antonino Favazza e avv.

Antonio Siracusa. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che deduce la nullità della sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, è manifestamente infondato a fronte della puntuale ed esaustiva motivazione della Corte territoriale. Stante, infatti, la prevalenza del dispositivo sulla motivazione in caso di difformità fra gli stessi, appare evidente che il Giudice di prime cure non ha operato alcuna riqualificazione giuridica del fatto e ha riconosciuto la sussistenza della minaccia di cui all'art.612 comma 2 cod. pen.

Del resto nella motivazione si ritengono le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante. Quanto poi al regime di procedibilità la disciplina applicabile, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, è quella prevista dalla disciplina transitoria introdotta con l'art. 12 del D. L. vo n. 36/2018 secondo cui: "1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata." È questa la normativa cui fare riferimento e non le disposizioni di cui alla riforma cd. Cartabia (il procedimento reca il numero di registro generale 2453/17 con la conseguenza che risultava pendente alla data di entrata in vigore della normativa richiamata).

Deve dunque ritenersi idonea la querela presentata dalla persona offesa, peraltro già costituitasi parte civile, nel corso del giudizio e nel pieno rispetto del termine a tal fine assegnato dal giudice in conformità con la disciplina transitoria introdotta con l'art. 12 del D. L.vo n. 36/2018, come risulta dall'esame degli atti processuali; 1Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M