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Ordinanza — n. 19699/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to prescription running after the appealed judgment date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19699/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the statute of limitations for the fraud bankruptcy charge had not yet expired at the time of the judgment. The defense argued for prescription based on a twelve-year and six-month limit starting from February 2013, but the court found the maximum term only matured on January 12, 2026. Consequently, the appeal was rejected as the potential prescription occurred after the final decision was rendered.

Regesto Legislator

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Art. 216, comma 1, n. 1, R.D. n. 267 del 1942; Art. 157 c.p.p.: An appeal against a judgment is inadmissible if the statute of limitations for the crime matures after the judgment becomes final, as the court cannot examine merits of a time-barred offense post-judgment.

Parole chiave

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statute of limitations fraud bankruptcy inadmissible appeal prescription period final judgment bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 216, comma 1, n. 1, R.D. n. 267 del 1942
Art. 157 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
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Testo completo

da: PISANTE CARMELINA nato a VIBO VALENTIA il 20/03/1980 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Pisante Carmelina ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, R.D. n. 267 del 1942; Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 7 aprile 2026 del difensore di fiducia, avv. CANDELORO PARRELLO.

Considerato che il primo motivo di ricorso, articolato in più censure, che deduce la intervenuta estinzione per prescrizione del reato, è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Nel caso di specie, infatti, il termine massimo di prescrizione è intervenuto solo in data 12 gennaio 2026.

La data in cui risulta decorso l'indicato termine prescrizionale risulta così determinata: - il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni dodici e mesi sei, da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato in data 19 febbraio 2013. - risulta, poi, un termine di sospensione della prescrizione pari a giorni 145 per astensione del difensore dal 26/05/2016 al 18/10/2016; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M