Italian Court dismisses appeals against theft and drug trafficking convictions for procedural and substantive errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Berlingieri and Guasby inadmissible, confirming their convictions for aggravated theft and illegal drug trafficking. The court rejected arguments regarding identification, sentencing aggravations, and evidence interpretation, citing the lower court's detailed reasoning as legally sound. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals based on non-specific repetition of lower court errors or manifestly unfounded factual reconstructions are inadmissible in Italian criminal procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posti da: BERLINGIERI DAVIDE nato a REGGIO CALABRIA il 06/03/1998 GUASBY BADR nato il 20/11/1999 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Berlingieri Davide e Guasby Badr ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna del Berlingieri per concorso in furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 99, 110, 61, n. 5, 624 bis, 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen. (capo 64) e del Guasby per concorso in produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, D.P.R. 309/90 (capo 74);
Considerato che il primo motivo del Berlingieri, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla identificazione del ricorrente, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Che il suddetto motivo è, altresì, manifestamente infondato e non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6, 7 e 8). Nel caso di specie, invero, non emergono dubbi in merito alla corretta identificazione dell'imputato, quale autore del reato contestato, effettuata dalla Polizia giudiziaria.
Il ricorrente è, infatti, un soggetto ben noto agli operanti e l'attendibilità di tale identificazione trova riscontro anche in ulteriori elementi, quali i fotogrammi delle videoriprese e le coeve intercettazioni; Ritenuto che il secondo motivo del Berlingieri, che contesta la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., è manifestamente infondato stante la puntuale motivazione della Corte territoriale a pag. 10 dell'impugnata sentenza, con cui si sottolinea come da una valutazione sistematica delle varie fasi e modalità in cui si è realizzata l'azione furtiva, appare di tutta evidenza l'efficienza causale del tempo di notte sull'ostacolo alla privata difesa, avendo lo stesso inciso significativamente sulla buona riuscita del delitto agevolandone la consumazione;
Rilevato che il terzo motivo del Berlingieri, che contesta la sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e 1sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";
Considerato che il quarto ed ultimo motivo del Berlingieri, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 11 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato che il primo motivo del Guasby, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e denuncia il travisamento della prova costituito dalle risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica, è manifestamente infondato poiché in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, che si realizza nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile.
La portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. Pertanto, manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui alle pagg. da 12 a 17 della sentenza impugnata, è il denunciato vizio di motivazione; Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo del Guasby, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la 2pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..
Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 18 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M