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Ordinanza — n. 19695/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against aggravated theft convictions for unauthorized energy theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19695/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible, upholding their convictions for aggravated theft involving unauthorized energy theft. The defendants argued against the court's reasoning regarding criminal responsibility and the application of aggravating circumstances under the Penal Code. The court rejected these claims, citing established precedent that specific individual roles need not be detailed if systemic elements prove criminal participation, and confirming that connecting to the external grid constitutes the required fraud for aggravated theft.

Regesto Legislator

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Art. 110, 624, 625 cod. pen.; In criminal conspiracy, it suffices to indicate systemic elements proving criminal participation without detailing every specific role; unauthorized connection to the external grid constitutes fraud for aggravated theft regardless of actual damage.

Parole chiave

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aggravated theft criminal conspiracy unauthorized energy theft judicial review penal responsibility condotta colpevole partecipazione al reato delitto

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 cod. pen.
Al contempo, in tema di furto, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7455 del 07/04/1985, Beruschio
(Sez. 2, n. 7455 del 07/04/1985, Beruschio, Rv.
Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, P.m. in proc. favasuli
(Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, P.m. in proc. favasuli, Rv.
Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone
(Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

posti da: ZOCCOLI CONCETTA nato a SAN PROCOPIO il 10/12/1965 SCUTELLA' VINCENZO nato a CINQUEFRONDI il 13/09/1988 SCUTELLA' FRANCESCO nato a SINOPOLI il 19/06/1955 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Zoccoli Concetta, Scutellà Vincenzo e Scutellà Francesco ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna degli imputati per il concorso nel reato di furto aggravato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.;

Considerato che i motivi proposti dai ricorrenti hanno contenuto sovrapponibile e sono, pertanto, trattabili congiuntamente; Letti i motivi aggiunti pervenuti in data 23 marzo 2026 nell'interesse dei ricorrenti con i quali si insiste nell'accoglimento dei ricorsi. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale è costante nel ritenere che, nella ricostruzione di un fatto commesso da più persone, non sempre è possibile e necessario precisare tutti i particolari e il ruolo specifico di ciascuno degli agenti, ma è sufficiente ai fini della prova che il giudice indichi, con adeguata motivazione, gli elementi in base ai quali ha colto gli aspetti sistematici e univoci atti a qualificare i singoli comportamenti dei concorrenti come partecipazione criminosa. (Sez. 2, n. 7455 del 07/04/1985, Beruschio, Rv. 170202 - 01).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione esente dai lamentati vizi, ha ritenuto pienamente provata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro contestato, sussistendone sia gli elementi soggettivi che oggettivi; Rilevato che il secondo motivo, che lamenta l'omessa esclusione delle aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., è manifestamente infondato. Invero, in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna dell'Enel mediante due 'cavi volanti per la sottrazione dell'energia elettrica. (Sez. 4, n. 47834 del 20/10/2011, P.m. in proc. favasuli, Rv. 252458 - 01).

Al contempo, in tema di furto, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod.pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti. (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229 - 01); Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di 1mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M