Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it contained mere factual complaints rather than legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint consisted of mere factual grievances rather than legal arguments. The appellant argued against the lower court's motivation regarding the declaration of responsibility for aggravated theft, but the court found this approach impermissible in a legality review. Consequently, the court ruled that factual evaluation is exclusively reserved for the trial judge, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the trial judge; appeals based solely on factual dissatisfaction or requests for a different factual reconstruction are inadmissible as they constitute mere complaints rather than legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: RODA' ANTONIO nato a BRUZZANO ZEFFIRIO il 21/08/1958 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Rodà Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624, comma 1 e 2, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e tendente ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5).
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M