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Ordinanza — n. 19688/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against false declaration conviction for presenting third party's ID.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19688/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for false declaration. The appellant, Faye Alieu, argued against the court's reasoning and the denial of the leniency benefit for minor offenses. The court rejected these claims as illogical, noting the appellant knowingly presented a third party's license without providing their own.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning regarding the lack of particular minor offense status is logically sound and the defendant's failure to provide their own identification is evident.

Parole chiave

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false declaration public official particular minor offense inadmissible appeal identity documents falsa dichiarazione della parte inganno sull'identità false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Art. 364 c.p.p.
art. 495 cod. pen
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Testo completo

posto da: FAYE ALIEU nato il 02/02/1990 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Faye Alieu ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione esente dai lamentati vizi, ha ritenuto pienamente condivisibili le valutazioni del Giudice di prime cure, non residuando dubbi in merito alla penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascrittogli ed essendo, al contempo, del tutto illogica la ricostruzione alternativa prospettata dalla Difesa;

Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, affermando l'impossibilità di ritenere particolarmente tenue l'offesa arrecata dal ricorrente, il quale ha presentato agli agenti la patente di un soggetto terzo, omettendo, anche in un secondo momento, di fornire un documento proprio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M