Cassation court dismisses appeals against conviction for aggravated theft regarding illegal water connection and probation denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Tropeano Maria and Pangallo Mario inadmissible, upholding their convictions for aggravated theft. The appellants argued for lack of subjective intent, misclassification of the crime, and denial of probation, while contending the water connection was illegal. The court rejected these claims, noting the clear illegality of the connection, the complete constitution of the theft elements, and the logical basis for denying probation based on the defendants' recidivism and subjective personality factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The court established that appeals challenging the subjective element of theft or the denial of probation are inadmissible when the lower court's reasoning logically demonstrates the defendant's full awareness of the illegality and provides a reasoned prognosis regarding future criminal behavior.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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posti da: TROPEANO MARIA nato a REGGIO CALABRIA il 27/12/1959 PANGALLO MARIO nato a VILLA SAN GIOVANNI il 06/06/1963 avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Tropeano Maria e Pangallo Mario ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che — in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, in composizione monocratica, concesse le circostanze attenuanti generiche e conseguentemente rideterminata la pena - ha confermato la condanna degli imputati per il concorso nel reato di furto aggravato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati e, pertanto, trattabile congiuntamente, che contesta la mancanza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato non essendo possibile sostenere che i ricorrenti non fossero pienamente consapevoli di usufruire illegittimamente, tramite un allaccio abusivo, dell'acqua comunale, in assenza di un regolare contratto di fornitura idrica; Ritenuto che il secondo motivo, parimenti comune ad entrambi gli imputati, che lamenta l'omessa riqualificazione del reato nella fattispecie di appropriazione indebita, è manifestamente infondato stante la piena configurabilità, nel caso di specie, di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata.
Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, inoltre, la richiesta di riqualificazione avanzata dalla Difesa non può trovare accoglimento data l'impossibilità di ritenere in alcun modo lecita la disponibilità dell'acqua da parte degli imputati e dovendosi necessariamente considerare gli stessi pienamente consapevoli dell'illeceità dell'allaccio; Rilevato che il terzo motivo di ricorso della Tropeano, che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.
5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la reiterazione nel tempo della condotta illecita/ la commissione di fatti illeciti, pur astrattamente compatibili con l'applicazione del beneficio) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione;
Considerato che il terzo ed ultimo motivo del Pangallo ed il quarto ed ultimo motivo della Tropeano, con cui i ricorrenti deducono la intervenuta estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato poiché, nel caso di specie, il 1termine massimo di prescrizione interverrà solo in data 16 aprile 2029. Tale data risulta così determinata: - il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni dodici e mesi sei, da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato in data 11 agosto 2016. - risulta, poi, un termine di sospensione della prescrizione pari a giorni 64 in applicazione della disciplina emergenziale per COVID-19;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIN C,A2 AG 026 ) SiIntìfs 2