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Ordinanza — n. 19669/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to mischaracterization of theft as receipt of stolen goods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19669/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court incorrectly attributed criminal responsibility for theft rather than receipt of stolen goods based on the mere discovery of merchandise in his home. The court rejected this procedural objection, upholding the conviction for theft as originally found by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis and 648 of the Criminal Code; The court's characterization of the offense as theft rather than receipt of stolen goods does not constitute a ground for inadmissibility if supported by the evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility theft versus receipt merely found in home Criminal Code provisions appellate court conviction

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624-bis cod. pen.
Art. 648 cod. pen.

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Testo completo

arko nato in Serbia il 26/10/1977 avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del Radosavljevic per il delitto di furto in abitazione; Considerato che il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione degli artt. 624-bis e 648 cod. pen. nonché vizio di motivazione per avere la Corte territoriale affermato la sua responsabilità per il delitto ascritto e non, semmai, per quello di ricettazione, a fronte del mero rinvenimento presso la sua abitazione della merce sottratta; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, il 08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Pre dente Rosaria Giordano Alfredo diano AtTA 29 A2O26 egrfkl i Giudiziatt Stanfàs 3