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Ordinanza — n. 19668/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19668/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was deemed absolutely generic. The appellant argued against the appellate court's confirmation of criminal convictions for fraud and tax evasion but failed to provide any specific comparison with the concrete facts or reasons underlying the contested decision. Consequently, the court rejected the appeal, ordered the appellant to pay procedural costs, and awarded a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic, lacking any specific comparison with the concrete facts and reasons of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of factual comparison criminal procedure Cassation admissibility

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.
art. 495 cod. pen
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del Gabrieli per i delitti di cui ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione (afferenti, rispettivamente, i delitti di cui all'art. 495 cod. pen., art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01

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Testo completo

s nato a Motta di Livenza il 05/08/1992 avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del Gabrieli per i delitti di cui ai capi 1), 2) e 3) dell'imputazione (afferenti, rispettivamente, i delitti di cui all'art. 495 cod. pen., art. 186, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 e 73 del d.lgs. n. 159 del 2011); Considerato che il ricorrente con un unico, succinto motivo, assume la mera apparenza della motivazione della decisione impugnata in punto di affermazione della sua responsabilità penale;Ritenuto inammissibile il motivo proposto, perché assolutamente generico, in quanto privo di ogni confronto e con la vicenda concreta, non richiamata in alcuna misura, e con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M