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Ordinanza — n. 19666/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming appellate court improperly re-evaluated evidence and facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19666/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the Court of Appeal improperly re-evaluated evidence. The appellant argued the lower court failed to recognize mitigating circumstances and incorrectly applied prescription rules, but the Supreme Court found these arguments lacked specific factual support. The court ruled that appellate courts cannot conduct a new factual assessment or substitute their own reasoning for that of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 364, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own factual reasoning for that of the Court of Appeal, limiting its review to legal errors and logical flaws in the lower court's decision.

Parole chiave

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appellate review limits factual re-evaluation prohibition inadmissible appeal mitigating circumstances prescription calculation judicial reasoning substitution logical flaws standard criteri di aggiudicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 364, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Art. 159, comma 2, cod. pen.
I. 103 del 2017
nel testo introdotto dalla I. 103 del 2017 ed applicabili a tutti i reati commessi tra il 3.8.17 al 31.12.2019, come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari
265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti
Corte costituzionale, n. 38 del 2026
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Testo completo

posto da: LATTUADA RICCARDO nato a BUSTO ARSIZIO il 07/05/1970 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 41231/2025 -Udienza del 08 aprile 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Riccardo Lattauda ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai reati ascritti ai capi 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 13, 13.1, 14, 14.1, 15, 15.1, 17, 17.1, 18, 18.1, 19, 19.1, 20, 20.1, 21, 21.1, 22, 22.1, 23, 23.1, 24, 24.1, 25, 25.1, 27, 27.1, 28, 28.1, 29 (limitatamente alle condotte commesse fino al 17.12.2017), 29.1 (limitatamente alle condotte commesse fino al 17.12.2017), 30, 30.1, 31, 31.1, 32, 32.1, 33, 33.1, 35, 35.1, 36, 36.1, 44, 44.1, 48, 48.1, 51 (limitatamente alle condotte commesse fino al 17.12.2017), 51.1 (limitatamente alle condotte commesse fino al 17.12.2017), in quanto estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena; e ha confermato per il resto la condanna per i reati di cui: agli artt. 81 cpv., 61 n.2, 615 ter comma 1, comma 2 n. 1, comma 3 cod. pen. (capo 1 d'imputazione); per 20 episodi ex artt. 110, 477, 482 bis cod. pen. (capi 9,10,11,12,16, 26,29 - limitatamente alle condotte tenute dall' 01/01/2018 in poi - , 34,37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50 d'imputazione); per 20 episodi ex artt. 110, 640 comma 2 cod. pen. (capi 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 16.1, 26.1, 29.1 - limitatamente alle condotte tenute dall' 01/01/2018 in poi -, 34.1, 37.1, 38.1, 39.1, 40.1, 41.1, 42.2, 43.1, 46.1, 47.1, 49.1, 50.1, 51.1 d'imputazione) Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso - che deducono entrambi vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente - sono manifestamente infondati giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). 2Ritenuto che, nel caso di specie, la ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale si presenta sorretta da un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici. Ne discende che le censure articolate con il ricorso si risolvono, all'evidenza, in mere doglianze di fatto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del materiale istruttorio, attività che esula dai poteri del giudice di legittimità.

Rilevato che tali motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. È difatti preclusa alla suddetta Corte non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Rilevato che la Corte di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 41- 46 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della conferma della responsabilità e della sussistenza dei reati. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto all'omessa dichiarazione di intervenuta prescrizione — è manifestamente infondato perché nessuno dei reati superstiti si è prescritto prima della sentenza di appello, giacché occorre tenere conto sia della sospensione legata al rinvio dal 15.1.24 al 23.2.24 per impedimento della difesa, sia delle sospensioni di cui all'art. 159, comma 2, cod. pen. nel testo introdotto dalla I. 103 del 2017 ed applicabili a tutti i reati commessi tra il 3.8.17 al 31.12.2019, come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01) e validato in tempi recentissimi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 38 del 2026. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 3 P.Q.M